CSRD, novità: nel decreto di recepimento della direttiva nuove soglie per le PMI, e non solo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva CSRD, estendendo l'obbligo di report di sostenibilità alle PMI. Ecco cosa cambia per le imprese italiane

Di Redazione

Normative - Pubblicato il 02-09-2024

Venerdì 30 agosto, Il Consiglio dei Ministri, come riportato nella nota ufficiale, ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, la cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. A completamento dell'iter non resta che attendere ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

CSRD, le novità del decreto di recepimento della direttiva UE

Il testo del decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri prevede alcune novità.

Nuove soglie di obbligo per le PMI secondo la direttiva CSRD

Il nuovo decreto legislativo espande il numero delle PMI quotate obbligate a presentare il report di sostenibilità. In particolare, vengono incluse le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 250, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo quelle con un minimo di 50 dipendenti.

Il report di sostenibilità, richiesto dalla direttiva europea numero 2464 del 2022, deve includere informazioni di tipo ambientale, sociale e di governance (ESG) e dimostrare l'impegno delle imprese nella riduzione degli impatti ambientali.

Chi è obbligato a redigere il bilancio di sostenibilità?

Le PMI quotate saranno obbligate a presentare il report di sostenibilità se, nel corso dell'esercizio finanziario, hanno avuto un numero medio di dipendenti compreso tra 11 e 250. Questo rappresenta un abbassamento della soglia minima rispetto ai requisiti precedenti (da oltre 50 a meno di 250 dipendenti).

Criteri di inclusione per le PMI quotate

Una PMI è considerata quotata se i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'UE. Inoltre, per essere inclusa tra le società obbligate, una PMI deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri per due esercizi consecutivi o al termine del primo esercizio di attività:

  • Un totale dell'attivo patrimoniale compreso tra 450.000 e 25.000.000 euro.
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni tra 900.000 e 50.000.000 euro.

Se l'impresa soddisfa almeno uno di questi criteri e ha un numero medio di dipendenti tra 11 e 250, sarà soggetta agli obblighi di rendicontazione e bilancio di sostenibilità ai sensi della normativa europea e italiana.

Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi

Il mancato adeguamento agli obblighi del report di sostenibilità comporta sanzioni imposte dalla Consob. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere fino a 125.000 euro per le società di revisione e fino a 50.000 euro per i revisori della sostenibilità, nei due anni successivi all'entrata in vigore del decreto.

Calendario di attuazione degli obblighi di report di sostenibilità (2024-2028)

Il calendario per l'attuazione degli obblighi di redazione del bilancio di sostenibilità è già stato così definito:

  • Dal 1° gennaio 2024 (con pubblicazione nel 2025), l'obbligo riguarda le imprese già soggette alla comunicazione non finanziaria.
  • Dal 1° gennaio 2025 (con pubblicazione nel 2026), l'obbligo si estenderà alle altre grandi aziende.
  • Dal 1° gennaio 2026 (con pubblicazione nel 2027), saranno coinvolte le PMI quotate, le piccole entità creditizie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.
  • Dal 1° gennaio 2028 (con pubblicazione nel 2029), l'obbligo si applicherà anche alle filiali e succursali di società madri con sede fuori dall'UE, nel caso di ricavi superiori a 150 milioni di euro nel territorio UE negli ultimi due esercizi consecutivi.

 

 


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